CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LA VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI:
1) Premessa - Nozione di pacchetto turistico. Ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. nr. 79/2011 (di seguito anche "Codice del Turismo" o "Cod. Tur.") la nozione di "pacchetto turistico"è la seguente: i pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti tutto compreso, le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario: a) trasporto, b) alloggi, c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio di cui all'art. 36, che costituiscano, per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte significativa del "pacchetto turistico".
2) Fonti legislative - Il contratto di cui ai programmi qui pubblicati, aventi ad oggetto l'offerta di un pacchetto turistico, è regolato oltre che dalle presenti condizioni generali, anche dalle clausole indicate nella documentazione di viaggio consegnata al consumatore.
Detto contratto, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che estero, sarà altresì disciplinato dalla L. 27/12/1977 nr. 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23/4/1970 in quanto applicabile, nonché dal sopraccitato Decreto Legislativo nr. 79/2011.
3) Prenotazioni - La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo, eventualmente anche in formato elettronico e dovrà essere compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal cliente. L'accettazione delle prenotazioni è subordinata alla disponibilità dei posti e si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento e nel luogo dal quale l'organizzatore invierà conferma scritta anche a mezzo sistema telematico. L'agenzia di viaggio venditrice, in possesso di regolare licenza, è tenuta a consegnare ai clienti il materiale informativo fornito dall'organizzatore ai sensi degli artt. 37 e 38 del "Cod. Tur.", nonché a seguito dell'accettazione di cui innanzi, una copia del contratto. Si dà atto che l'agenzia di viaggio venditrice ha nei confronti dell'organizzatore, la veste giuridica di intermediario ai sensi dell'art. 1.3 CCV oltre che di venditore ex art. 33 D.Lgs. 79/2011, acquisendo diritti ed assumendo obblighi esclusivamente quale mandatario del suo cliente mandante. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione, saranno fornite dal venditore e dall'organizzatore in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 38 del "Cod. Tur." in tempo utile e comunque prima dell'inizio del viaggio. È preciso onere del cliente fornire per iscritto all'organizzatore ed al venditore i propri recapiti telefonici e la propria e-mail per le eventuali comunicazioni relative a modifiche, variazioni e qualsiasi altra necessità.
4) Pagamenti - La misura dell'acconto da versare all'atto della prenotazione e la data entro cui prima della partenza dovrà essere effettuato il saldo, risultano dal catalogo, opuscolo o altro materiale informativo. Gli acconti ed il saldo come sopra determinati dovranno essere corrisposti dal contraente al venditore che li trasmetterà all'organizzatore secondo gli accordi tra gli stessi stabiliti. L'organizzatore, in caso di mancato rispetto dei termini e condizioni di pagamento, ai sensi dell'art. 1460 c.c. si riserva il diritto di sospendere e/o annullare la fornitura delle prestazioni prenotate e richieste.
5) Prezzo - Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel Contratto con riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà essere modificato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in seguito a variazioni relative a:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di
atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed al costo dei servizi in vigore alla data di pubblicazione del programma come ivi riportata ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra.
6) Recesso del consumatore - Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare il corrispettivo del recesso di cui infra, nelle seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo di cui al precedente art. 5 in misura eccedente al 10%;
- modifica significativa di altro elemento essenziale del contratto (per tale intendendosi qualunque variazione su elementi oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato) proposto dall'organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso, ma prima della partenza enon accettata dal consumatore.
Nei casi di cui al precedente comma, il consumatore ha alternativamente diritto:
- ad usufruire di un altro pacchetto turistico di importo equivalente o, se non disponibile, superiore senza supplemento di prezzo ovvero di importo inferiore, con restituzione della differenza di prezzo;
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta.
Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto la proposta di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall'Organizzatore si intende accettata. Al consumatore che receda dal contratto al di fuori delle ipotesi elencate ai precedenti commi del presente articolo, saranno addebitate a titolo di corrispettivo per il recesso, oltre la quota di iscrizione, somme non superiori a quelle di seguito indicate:
A) Pacchetti turistici con servizi regolari di linea a tariffa normale e con soggiorni in albergo e villaggi in formula alberghiera (esclusi appartamenti, residence e ville):
- 10% della quota di partecipazione sino a 15 giorni di calendario prima della partenza;
- 30% della quota di partecipazione sino a 3 giorni lavorativi (escluso comunque il
sabato) prima della partenza;
- 100% della quota di partecipazione dopo tali termini.
B) Pacchetti turistici con voli regolari a tariffa speciale o IT.
- Pacchetti turistici di gruppo con altri mezzi di trasporto
- 10% della quota di partecipazione sino a 21 giorni di calendario prima della partenza;
- 30% della quota di partecipazione da 20 a 15 giorni di calendario prima della partenza;
- 50% della quota di partecipazione da 14 a 3 giorni lavorativi (escluso comunque il sabato) prima della partenza;
- 100% della quota di partecipazione dopo tali termini.
C) Pacchetti turistici con voli noleggiati o speciali e voli regolari a tariffa speciale o IT intercontinentali - Crociere marittime.
Pacchetti turistici con soggiorno in appartamenti, residence, ville e villaggi in formula affitto:
- 10% della quota di partecipazione sino a 30 giorni di calendario prima della partenza;
- 30% della quota di partecipazione da 29 a 18 giorni di calendario prima della partenza;
- 50% della quota di partecipazione da 17 a 10 giorni di calendario prima della partenza;
- 75% della quota di partecipazione da 9 giorni di calendario a 3 giorni lavorativi (escluso comunque il sabato) prima della partenza;
- 100% della quota di partecipazione dopo tali termini.
Nel caso di gruppi precostituiti le somme di cui sopra verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto.
7) Annullamento del pacchetto turistico - Nell'ipotesi in cui, prima della partenza,
l'organizzatore comunichi la propria impossibilità a fornire i servizi oggetto del pacchetto turistico, il consumatore potrà esercitare alternativamente, i diritti di cui al secondo comma del precedente art. 6 con le modalità indicate al successivo 3° comma, sempre che l'annullamento non dipenda da fatto a lui imputabile. Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l'annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo, sempre che tale annullamento sia stato comunicato nel termine precedente la data della partenza ivi indicato.
8) Chiarimenti in materia di recesso - Gli effetti del recesso del consumatore o dell'annullamento del pacchetto turistico sono compiutamente disciplinati dai precedenti articoli 6 e 7 che sostanzialmente riproducono il disposto degli artt. 40 e 41 del Codice del Turismo. Pertanto, essi rispettano il giusto equilibrio tra le parti contrattuali anche in virtù del dettato dell'art. 1469-ter cod. civ (introdotto dalla L. 52/96 di attuazione della direttiva 93/13 CE del Consiglio concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori) secondo cui "non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge".
9) Modifiche dopo la partenza - L'organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi
nell'impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne per un fatto proprio del contraente una parte essenziale dei servizi contemplati nel contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall'organizzatore venga rifiutata dal consumatore per serie e giustificate
ragioni, l'organizzatore fornirà, senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
10) Sostituzioni - Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
a) l'organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della
data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le
generalità del cessionario;
b) non vi ostino ragioni attinenti al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari, alla sistemazione alberghiera, ai servizi, di trasporto o comunque tali da rendere impossibili la fruizione del pacchetto da parte di persona diversa dal cliente rinunciatario;
c) il soggetto subentrante rimborsi all'organizzatore tutte le spese sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà quantificata all'atto della comunicazione della cessione.
Il cliente rinunciatario dovrà in ogni caso corrispondere la sola quota di iscrizione, se prevista.
Sarà inoltre solidalmente responsabile con il cessionario per il pagamento del saldo del prezzo nonché e degli importi di cui alla lettera c) del presente articolo.
11) Obblighi dei partecipanti - I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i paesi toccati dall'itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.
Essi, inoltre, dovranno attenersi all'osservanza delle regole di normale prudenza e
diligenza, a tutte le informazioni fornitegli dall'organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l'organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sopra esaminate obbligazioni. Il consumatore è tenuto a fornire all'organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga di quest'ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l'organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Il consumatore comunicherà, altresì, per iscritto all'organizzatore, all'atto della
prenotazione, quei particolari desiderati che potranno eventualmente formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l'attuazione.
12) Classificazione alberghiera - La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali, riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l'organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del consumatore.
13) Regime di responsabilità - L'organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell'inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l'evento è derivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest'ultimo nel corso dell'esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto,
da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall'organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti dalle norme vigenti in materia.
14) Limiti del risarcimento - Il risarcimento dovuto dall'organizzatore non può in ogni caso essere superiore alle indennità risarcitorie previste dalle convenzioni internazionali in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilità, sia a titolo contrattuale che extracontrattuale e precisamente la Convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale nel testo modificato all'Aja nel 1955; la Convenzione di Berna (CIV) sul trasporto ferroviario; la Convenzione di Parigi del 1962 sulla responsabilità degli albergatori, nel testo di cui agli artt. 1783 e seguenti c.c.; la Convenzione di Bruxelles del 1970 (CCV) sulla responsabilità dell'organizzatore. In ogni caso il limite risarcitorio per danni diversi da quelli alla persona non può superare l'importo di "5.000 Franchi oro germinal per qualsiasi altro danno" previsto dall'art. 13 nr. 2 CCV. Qualora il testo originario delle predette convenzioni dovesse subire emendamenti o dovessero entrare in vigore nuove convenzioni internazionali concernenti le prestazioni oggetto del pacchetto turistico, si applicheranno i limiti risarcitori previsti dalle fonti di diritto uniforme vigenti al momento del verificarsi dell'evento dannoso.
15) Obbligo di assistenza - L'organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L'organizzatore non è responsabile nei confronti del consumatore per l'inadempimento da parte del venditore degli obblighi a carico di quest'ultimo. L'organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 13 e 14 delle presenti Condizioni Generali), quando
la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.
16) Reclami e denunce - Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo affinché e l'organizzatore, il suo rappresentante locale o l'accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. Il turista può altresì sporgere reclamo mediante l'invio di una raccomandata o di altri mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento, all'organizzatore o all'intermediario, entro dieci giorni lavorativi dalla data di rientro nel luogo di partenza. La mancata presentazione del reclamo può essere valutata ai fini dell'art. 1227 del codice civile.
17) Assicurazione contro le spese di annullamento e di rimpatrio - Se non espressamente comprese nel prezzo, alla data della prenotazione, è possibile ed anzi consigliabile, stipulare presso gli uffici dell'organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall'annullamento del pacchetto, da infortuni e perdita di bagagli. Sarà, altresì, possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti e malattie.
18) Fondo di garanzia - È istituito presso la Direzione Generale per il Turismo del Ministero delle Attività Produttive il Fondo Nazionale di Garanzia cui il consumatore può rivolgersi (ai sensi dell'art. 100 del Codice del Consumo), in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato del venditore o dell'organizzatore, per la tutela delle seguenti esigenze:
a) rimborso del prezzo versato;
b) suo rimpatrio nel caso di viaggi all'estero.
Il fondo deve altresì fornire un'immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore. Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite col decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349.
19) Clausola compromissoria - Di comune accordo ai sensi dell'art. 29 CCV peraltro potrà essere previsto che le controversie nascenti dall'applicazione, interpretazione, esecuzione del contratto siano devolute alla decisione di un Collegio Arbitrale composto di tanti arbitri quante sono le parti in causa più uno che funge da Presidente nominato dagli arbitri già designati, ovvero, in mancanza, dal Presidente del Tribunale ove ha sede legale il Tour Operator. Il Collegio Arbitrale che ha sede nel luogo in cui si trova la sede legale del Tour Operator deciderà secondo diritto, previo eventuale tentativo di conciliazione.
Addendum
Condizioni generali di contratto di vendita di singoli servizi turistici.
- A) Disposizioni normative - I contratti avente ad oggetto l'offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione, nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto.
- B) Condizioni di contratto - A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 3/1° comma; art. 4; art. 6; art. 7; art. 8; art. 9/1° comma; art. 10; art. 14/1° comma; art. 15; art. 17. L'applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).
- Quote, acconti e saldi - Tutte le quote, i supplementi e le riduzioni sono espressi in euro. Un acconto nella misura del 25% del costo complessivo del pacchetto turistico o del singolo servizio di trasporto o soggiorno dovrà essere versato al momento della prenotazione.
Il saldo dovrà essere versato 30 giorni prima dell'inizio del viaggio o soggiorno. Per le prenotazioni effettuate a meno di 30 giorni dalla data di partenza o inizio del soggiorno, dovrà essere versato l'intero importo del viaggio. - Validità dei trasporti - Tutti i trasporti aerei, ferroviari e marittimi internazionali sono stati quotati sulla base delle tariffe in vigore alla data della stampa del catalogo. Eventuali successive variazioni comporteranno l'aggiornamento delle relative quote di partecipazione.
Gli orari e percorsi, pubblicati nel presente catalogo, sono puramente indicativi e non possono in alcun modo obbligare il Tour Operator, essendo soggetti a conferma o modifica da parte del vettore responsabile del trasporto.
Documenti necessari - In considerazione della mutevole situazione internazionale, le informazioni ufficiali relative ai documenti richiesti per l'accesso ai cittadini comunitari nei Paesi di destinazione, pubblicate su questo catalogo, potrebbero subire improvvise variazioni e modifiche. Pertanto si consiglia ed invita il turista a chiedere, in un tempo congruo prima della partenza, delucidazioni e chiarimenti ai competenti uffici di Pubblica Sicurezza (Questura o Polizia di Stato), ovvero a consultare il sito ufficiale www.viaggiaresicuri.
it. Mr.Volare non è in alcun modo responsabile nei confronti dei clienti che perdono
il diritto alla partenza per mancanza di documento d'identità o difformità dello stesso da quanto richiesto. - Privacy - Il trattamento dei dati personali è effettuato sia in forma cartacea che in forma digitale, nel pieno rispetto del D.Lgs. 196/2003, per le finalità di conclusione del contratto e per l'esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico. Il conferimento dell'autorizzazione al trattamento dei dati è necessario per consentire l'esecuzione delle prestazioni richieste. I dati personali non saranno oggetto di diffusione, ma di comunicazione ai soli fornitori dei servizi componenti il pacchetto turistico acquistato. Gli interessati potranno in ogni momento esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs.n.196/03 contattando Mr. Volare s.r.l., titolare del trattamento. Il titolare del trattamento dei dati personali è Mr. Volare s.r.l., Polignano a Mare (BA), nella figura del suo
legale rappresentante pro tempore.
Organizzazione Tecnica: Mr. Volare s.r.l. - POLIGNANO A MARE (Ba) - Italy
Programma redatto conformemente al disposto della legge Regionale Puglia del 11/12/1984 - nr. 52. Comunicazione obbligatoria ai sensi art. 16 della legge nr. 269 del 03/08/1998. "La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all'estero".